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20 luglio 2023
Affrancamento quote OICR: Interpello

Con Risposta ad Interpello 19 luglio 2023, n. 391, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di affrancamento delle quote OICR.
L'Istante dichiara di possedere e gestire, senza avvalersi di alcun intermediarioquote di un fondo di investimento collettivo del risparmio estero (OICR) al 31 dicembre 2022. Il contribuente, risulta essere fiscalmente domiciliato, fino a quell'anno, nel Regno Unito, ma al momento del realizzo dei redditi sarà fiscalmente residente in Italia.
In particolare, l'Istante chiede, ai sensi dell'art. 1, commi 112 e 113, Legge n.197/2022 (Legge di bilancio 2023) , se, pure diventando fiscalmente residente in Italia solo a partire dal 1° gennaio 2023, essendo già in possesso delle quote del "sub-fund" al 31 dicembre 2022, possa esercitare l'opzione per l'affrancamento.
L'Amministrazione finanziaria, citando il comma 112 dell'art. 1, Legge n. 197/2022, che prevede la possibilità di applicare un'imposta sostitutiva del 14% sul valore rideterminato delle quote o azioni di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), afferma che la condizione necessaria per esercitare l'opzione è il possesso delle quote di OICR al 31 dicembre 2022. Pertanto, dato che, a quella data, il contribuente, pur non essendo ancora residente in Italia, possedeva già le quote del Fondo e che al momento del realizzo i redditi saranno imponibili in Italia per effetto del trasferimento della residenza dal 2023, il contribuente può esercitare l'opzione.
In assenza di uno stabile rapporto con un intermediario, la eserciterà direttamente nella dichiarazione REDDITI PF 2023, relativa al periodo d'imposta 2022,  compilando il Quadro RM sezione XIX e versando l'imposta sostitutiva.