Con
La fruizione del regime speciale è subordinata, oltre alle condizioni ordinariamente previste per tutti i lavoratori impatriati, anche al rispetto degli ulteriori requisiti stabiliti dalle disposizioni contenute ai commi 5-quater e 5-quinques dell'
In generale, ai fini dell'applicazione del regime speciale è necessario che:
- i lavoratori sportivi non siano stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento e che si impegnino a risiedervi per almeno due anni;
- l'attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano.
Con il presente documento di prassi, l'Agenzia chiarisce:
- la possibilità di cumulare ai redditi agevolabili quelli derivanti dalla cessione dei diritti di immagine e da attività promo pubblicitarie, solo se corrisposti nell'ambito del rapporto di lavoro sportivo col medesimo datore di lavoro;
- il requisito anagrafico: aver compiuto il 20° anno di età;
- il requisito reddituale: il reddito deve essere superiore a 1.000.000 di euro o a 500.000 euro a seconda che le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro il 1990 ovvero successivamente a tale anno;
- il requisito temporale: l'attività deve essere prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di ciascun periodo d'imposta; tale requisito deve essere verificato tenendo conto dello svolgimento dell'attività nell'intero periodo d'imposta.