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26 maggio 2023
Deroghe a favore solo se i "trainati" tardivi sono variante alla CILAS originaria

Con Risposta ad Interpello n. 909–246/2023, la DRE Emilia Romagna ha fornito chiarimenti in merito al riconoscimento del superbonus nell'aliquota piena del 110% anche nel 2023 e delle relative opzioni di cessione del credito/sconto in fattura su spese per interventi trainati effettuate oltre i termini stabiliti:

  • dal comma 894, art. 1, Legge n. 197/2022, che prevede il mantenimento dell'aliquota massima del 110% in caso di interventi deliberati dall'assemblea condominiale entro il 18 novembre 2022 e di presentazione della CILAS entro il 31 dicembre 2022;
  • dai commi 1 e 2, art. 2, D.L. n. 11/2023, che prevedono il divieto di esercitare le opzioni di cessione/sconto per opere superbonus deliberate e la cui CILAS è stata presentata dal 17 febbraio 2023,

nel caso in cui gli interventi trainanti congiunti rispettino invece tali condizioni.
Nel caso di specie, infatti, gli interventi trainanti eseguiti dal condominio rispettano i termini sopra indicati e possono quindi godere dell'aliquota massima del 110% anche per il 2023 e delle opzioni di cessione del credito/sconto in fattura, mentre gli interventi trainati, effettuati oltre i termini citati, sarebbero esclusi dalle deroghe agevolative, nonostante la stretta connessione con i trainanti.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, in questo caso, solo in presenza eventuali varianti in corso d'opera, la CILAS di riferimento continua ad essere quella originaria. Solo se l'intervento trainato ''aggiuntivo'' è quindi qualificabile come variante alla CILAS originaria, e come tale verrà comunicato ai fini edilizi, è possibile beneficiare delle condizioni agevolative spettanti agli interventi risultanti dalla prima CILAS.