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In particolare l'Agenzia ha precisato che i buoni mobilità erogati a lavoratori dipendenti (indistintamente se lavoratori dipendenti di aziende, di enti pubblici o privati), da parte di un Comune, quali incentivi chilometrici a favore dei cittadini che utilizzano la bicicletta per il percorso casa-lavoro, non sono qualificabili come fringe benefit aziendali, in quanto erogati nell'ambito delle politiche comunali di promozione della mobilità sostenibile e di sostegno alla transizione energetica.
Detto contributo, infatti, non configurandosi quale emolumento in denaro offerto al dipendente in relazione al rapporto di lavoro, non costituisce reddito di lavoro dipendente in quanto non è riconducibile:
- né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui agli artt. 49 e 50, TUIR;
- né in alcuna delle altre categorie reddituali di cui all'art. 6, TUIR.
Ne consegue, quindi, che l'importo di tale buono non rileva ai fini del calcolo del limite previsto dall'art. 51, comma 3, TUIR.