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Nel caso di specie una società, nel corso del 2021 e 2022 si è avvalsa della collaborazione di un lavoratore autonomo il quale, dichiarando di essere in regime forfetario, ha emesso fatture senza rivalsa
L'Agenzia della Entrate ha chiarito che qualora il sostituto d'imposta (il quale non ha operato la ritenuta d'acconto sui compensi corrisposti) osservando la normale diligenza, non sia in grado di verificare la mancanza dei requisiti da parte del collaboratore per l'accesso al regime forfettario, non è da considerarsi responsabile per le violazioni commesse (omessa/tardiva versamento delle ritenute, trasmissione delle Certificazioni Uniche e del Modello 770 con dati errati) e per le relative sanzioni.