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9 marzo 2023
Nessuna responsabilità per il sostituto d'imposta in caso di errata applicazione del regime forfettario: Interpello

Con Risposta ad Interpello 8 marzo 2023, n. 245, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla responsabilità del sostituto di imposta in ordine alla errata applicazione del regime forfettario da parte di un collaboratore.
Nel caso di specie una società, nel corso del 2021 e 2022 si è avvalsa della collaborazione di un lavoratore autonomo il quale, dichiarando di essere in regime forfetario, ha emesso fatture senza rivalsa IVA e senza l'applicazione della ritenuta d'acconto. Tuttavia a novembre 2021 il contribuente, dopo avere comunicato di non possedere i requisiti per fruire del regime agevolato, già per il 2021, ha provveduto a regolarizzare la propria posizione.
L'Agenzia della Entrate ha chiarito che qualora il sostituto d'imposta (il quale non ha operato la ritenuta d'acconto sui compensi corrisposti) osservando la normale diligenza, non sia in grado di verificare la mancanza dei requisiti da parte del collaboratore per l'accesso al regime forfettario, non è da considerarsi responsabile per le violazioni commesse (omessa/tardiva versamento  delle  ritenute, trasmissione delle Certificazioni Uniche e del Modello 770 con dati errati) e per le relative sanzioni.