Con
In particolare, l'Amministrazione ha stabilito che, per le imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019, qualora riscontrino l'incremento previsto dalla norma, le stesse possono fruire del beneficio in esame se risultano iscritte, per l'anno 2022, nell'elenco di cui all'art. 6, comma 1, D.M. 21 dicembre 2017. In assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto (ossia del costo medio della componente energia elettrica del primo trimestre 2019 rispetto ai costi medi relativi al primo trimestre 2022), le suddette imprese dovranno adottare il seguente criterio forfettario:
- valore medio del Prezzo unico nazionale dell'energia elettrica all'ingrosso (PUN) pari, per il I° trimestre 2019, a 59,46 euro/MWh11;
- valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per il I° trimestre 2019, a 9,80 euro/MWh12;
- per un totale, quindi, di 69,26 euro/MWh.
Tale criterio si applica anche qualora le imprese beneficiarie siano neocostituite a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale.