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18 ottobre 2022
Abitazione principale ai fini IMU: per la Consulta si fa riferimento alla dimora e alla residenza del possessore

Con Sentenza 13 ottobre 2022, n. 209, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, D.L. n. 201/2011 nella parte in cui, in relazione alla "vecchia IMU", prevedeva che l'abitazione principale si potesse identificare unicamente con l'immobile in cui l'intero nucleo familiare risiedeva e dimorava abitualmente. Esigenze di vario genere, infatti, possono portare a possedere due immobili nello stesso comune o in comuni diversi, penalizzando, quindi, i soggetti che, una volta sposati, uniti civilmente o conviventi con figli, non vivano insieme. 
In via consequenziale, sono state dichiarate illegittime anche altre norme, come la definizione di abitazione principale prevista per la "nuova IMU" dall'art. 1, comma 741, lettera b), commi 1 e 2, Legge n. 160/2019, che, ripropone sostanzialmente la medesime definizione prevista dal citato articolo 13. 
L'abitazione principale, infatti, dovrebbe essere identificata come l'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, non rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri componenti del nucleo. 
Sarà compito dei comuni verificare le eventuali residenze fittizie, facendo riferimento all'assenza di dimora abituale, basandosi, ad esempio, sui dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas.