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5 ottobre 2022
Nota di variazione in caso di mancata insinuazione al passivo: Interpello

Con Risposta ad Interpello 3 ottobre 2022, n. 485, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'emissione della nota di variazione in diminuzione da parte del creditore in caso di mancata insinuazione al passivo, ex art. 26, comma 3-bis, D.P.R. n. 633/1972.
Nel caso di specie, il contribuente è creditore degli importi di nove fatture nei confronti della società Beta dichiarata fallita e ha emesso nota di variazione in diminuzione, della sola IVA, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione.
L'Agenzia precisa che, in ossequio a quanto disposto dall'art. 26, comma 3-bis, D.P.R. n. 633/1972, il creditore può emettere nota di variazione in diminuzione (a decorrere dalla data di avvio della procedura concorsuale) e può detrarre l'imposta non incassata, anche in caso di mancata insinuazione al passivo del credito corrispondente (Circolare n. 20/2021).  
Tuttavia, nel caso in esame, il contribuente ha emesso un'unica nota di variazione soltanto dell'IVA recata nella nove fatture insolute; tale modalità non risulta corretta alla luce delle indicazioni fornite con Risoluzione n. 127/2008 e, più di recente, con Risposta ad Interpello n. 801/2021.
In tali documenti di prassi, infatti, è stato chiarito che affinché sia possibile emettere nota di variazione è necessario che, successivamente all'emissione della fattura e alla sua registrazione, venga a mancare in tutto o in parte l'originaria prestazione imponibile; la variazione in diminuzione deve, infatti, essere rappresentativa sia della riduzione dell'imponibile che della relativa imposta.
La nota di variazione che tiene conto soltanto dell'IVA non riscossa andrebbe a scindere il collegamento esistente tra imposta ed operazione imponibile; tali precisazioni rimangono valide anche nell'ipotesi di nota di variazione emessa, sulla base dell'art. 26, D.P.R. n. 633/1972, sin dall'apertura della procedura concorsuale.