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15 settembre 2022
Cessazione dell'attività e recesso dal contratto di locazione: Cassazione

Con Ordinanza 9 settembre 2022, n. 26618, la Corte di Cassazione ha stabilito che, con riferimento alle locazioni di immobili ad uso non abitativo, le ragioni che possono giustificare il recesso anticipato dal vincolo di cui all'art. 27, ultimo comma, Legge n. 392/1978 devono essere determinate da avvenimenti

  • sopravvenuti alla costituzione del rapporto;
  • estranei alla volontà del conduttore;
  • imprevedibili;

rendendo oltremodo gravosa la sua prosecuzione per il conduttore stesso.
Di conseguenza, la gravosità della prosecuzione, dovendo essere oggettiva, non può risolversi nella valutazione unilaterale effettuata dal conduttore in merito alla convenienza o meno della continuazione del rapporto locativo. In particolare, tale gravosità deve:

  • eccedere l'ambito della normale alea contrattuale;
  • determinare un sopravvenuto squilibrio tra le prestazioni originarie, tale da incidere significativamente sull'andamento dell'azienda globalmente considerata.