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30 agosto 2022
Riduzione termini di accertamento e pagamenti tracciabili: Interpello

Con Risposta ad Interpello 29 agosto 2022, n. 438, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai requisiti per poter usufruire della riduzione dei termini di accertamento ex art. 3, D.Lgs. n. 127/2015, in caso di pagamenti tracciabili
Nel caso di specie, il contribuente effettua vendite dirette, online tramite e-shop sul proprio sito internet e vendite online tramite un intermediario; tali operazioni, effettuate nei confronti di consumatori finali, vengono documentate con l'emissione della fattura e il pagamento tramite bonifico bancario o carta di credito (pagamenti tracciabili). 
L'Agenzia ha chiarito che i contribuenti esonerati dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi tramite fattura elettronica e/o memorizzazione e trasmissione dei dati di cui all'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, possono usufruire del beneficio della riduzione dei termini non soltanto in ipotesi di pagamenti tracciabili ma anche se ricorrono, su base volontaria, alla fatturazione elettronica e alla memorizzazione dei dati e dei corrispettivi
Pertanto, per poter usufruire di tale riduzione, il contribuente dovrà documentare le cessioni effettuate e i relativi corrispettivi tramite fattura elettronica via SdI ex art. 21 e 21-bis, D.P.R. n. 633/1972; per le operazioni di commercio al minuto e assimilate, tra cui rientrano le vendite per corrispondenza, tramite memorizzazione elettronica e trasmissione dei dati ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015.