Con Risposta ad Interpello 14 luglio 2022, n. 378, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di documentazione delle operazioni di cui all'
Nel caso di specie, l'istante intende emettere volontariamente fattura elettronica tramite SdI, senza che il cliente ne abbia fatto richiesta (in luogo dell'emissione del documento commerciale e della memorizzazione elettronica e dell'invio dei dati dei corrispettivi) nonostante non disponga del codice fiscale dell'utente finale.
Preliminarmente l'Amministrazione Finanziaria evidenzia che l'emissione della fattura non è obbligatoria, a meno che venga richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.
A tal proposito l'Agenzia precisa che laddove il cedente di un bene o il prestatore di un servizio, riconducibile tra le operazioni di commercio al minuto o attività assimilate, voglia documentare i corrispettivi percepiti emettendo fattura elettronica tramite SdI, in luogo della memorizzazione elettronica e dell'invio dei dati, lo può fare, ma solo indicando nel documento il codice fiscale del cessionario o del committente consumatore, acquisito nel rispetto della normativa vigente.