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27 giugno 2022
Agevolazioni piccola proprietà contadina: risposta ad Interpello
Con Risposta ad Interpello 23 giugno 2022, n. 337 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla decadenza dalle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina (art. 2, comma 4-bis, D.L. n. 194/2009) in caso di costituzione da parte di un IAP (imprenditore agricolo a titolo principale) di diritto di superficie su fabbricati rurali a favore di una società per l'installazione di pannelli fotovoltaici. Nel caso di specie l'istante:
  • aveva acquistato un fondo agricolo con sovrastanti fabbricati rurali ad uso magazzino/deposito attrezzi agricoli, a servizio del fondo medesimo, compresa l'area a sedime dei detti fabbricati e la loro corte usufruendo delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina (ovvero l'imposta catastale nella misura dell'1% e imposta di registro e ipotecaria pari a euro 200,00);
  • pur non essendo ancora trascorsi cinque anni da detto acquisto, intende costituire un diritto di superficie a favore di una società per l'installazione di pannelli fotovoltaici sui fabbricati rurali insistenti sul fondo agricolo, cedendo il diritto di superficie sui lastrici solari insistenti sui fabbricati nonché sulle aree che saranno occupate dalle opere accessorie all'impianto fotovoltaico.
In merito l'Agenzia delle Entrate precisa che la costituzione del diritto di superficie sui lastrici solari insistenti sui fabbricati rurali acquistati con le agevolazioni non integra causa di decadenza dalle medesime, purché non venga meno la coltivazione diretta del fondo sul quale gli stessi sono situati ed i fabbricati rurali continuino a mantenere la propria destinazione d'uso rurale strumentale alla coltivazione diretta del medesimo terreno.