
3 maggio 2022
"Rientro dei cervelli" e aspettativa non retribuita: Interpello
Con Risposta 29 aprile 2022, n. 239, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicabilità dell'incentivo finalizzato al rientro in Italia di docenti e ricercatori di cui all'art. 44, D.L. n. 78/2010 ai soggetti che:
Pertanto, nel caso di specie, l'istante (docente presso un'Università in Italia) che ha svolto all'estero l'attività di docenza e/o ricerca avvalendosi di aspettativa non retribuita, potrà usufruire delle agevolazioni previste per il c.d. "rientro dei cervelli" a partire dall'anno di imposta in cui è avvenuto il rientro in Italia. Infatti, come indicato nel documento di prassi in commento, è irrilevante il fatto che il docente abbia già fruito del regime agevolativo in esame per il periodo 2016/2019, dopo essere rientrato da un quinquennio di lavoro in Australia.
- hanno svolto attività di docenza o ricerca all'estero in regime di aspettativa non retribuita
ex art. 7, comma 1, Legge n. 240/2010 ; - hanno già fruito dei benefici di cui al citato art. 44.
Pertanto, nel caso di specie, l'istante (docente presso un'Università in Italia) che ha svolto all'estero l'attività di docenza e/o ricerca avvalendosi di aspettativa non retribuita, potrà usufruire delle agevolazioni previste per il c.d. "rientro dei cervelli" a partire dall'anno di imposta in cui è avvenuto il rientro in Italia. Infatti, come indicato nel documento di prassi in commento, è irrilevante il fatto che il docente abbia già fruito del regime agevolativo in esame per il periodo 2016/2019, dopo essere rientrato da un quinquennio di lavoro in Australia.