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3 maggio 2022
"Rientro dei cervelli" e aspettativa non retribuita: Interpello
Con Risposta 29 aprile 2022, n. 239, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicabilità dell'incentivo finalizzato al rientro in Italia di docenti e ricercatori di cui all'art. 44, D.L. n. 78/2010 ai soggetti che:
  • hanno svolto attività di docenza o ricerca all'estero in regime di aspettativa non retribuita ex art. 7, comma 1, Legge n. 240/2010;
  • hanno già fruito dei benefici di cui al citato art. 44.
In particolare l'Agenzia ha precisato che il dato normativo non preclude l'applicazione del beneficio in esame ai soggetti che, in presenza degli altri requisiti necessari, ne abbiano già fruito.
Pertanto, nel caso di specie, l'istante (docente presso un'Università in Italia) che ha svolto all'estero l'attività di docenza e/o ricerca avvalendosi di aspettativa non retribuita, potrà usufruire delle agevolazioni previste per il c.d. "rientro dei cervelli" a partire dall'anno di imposta in cui è avvenuto il rientro in Italia. Infatti, come indicato nel documento di prassi in commento, è irrilevante il fatto che il docente abbia già fruito del regime agevolativo in esame per il periodo 2016/2019, dopo essere rientrato da un quinquennio di lavoro in Australia.