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28 aprile 2022
Nota di variazione IVA in diminuzione in caso di fallimento: Interpello

Con Risposta ad Interpello 26 aprile 2022, n. 216, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di emettere nota di variazione IVA in diminuzione nei casi previsti dall'art. 26, comma 3-bis, D.P.R. n. 633/1972, versione vigente a decorrere dal 26 maggio 2021.  
Nel caso di specie, la procedura di amministrazione straordinaria della società debitrice è stata disposta nel gennaio 2020 e soltanto nel dicembre 2021 la procedura è stata convertita in fallimento
Al fine di comprendere se possa trovare applicazione l'attuale formulazione dell'art. 26 oppure quella vigente ante 26 maggio 2021, è necessario stabilire se con l'avvio del fallimento inizi una nuova procedura concorsuale.  
L'Agenzia ha precisato che, nel caso in esame, non si ravvisa, con la conversione in fallimento, l'avvio di una nuova procedura concorsuale, ma la continuazione della precedente e, pertanto, trova applicazione la formulazione dell'art. 26, D.P.R. n. 633/1972, vigente ante 26 maggio 2021.
Di conseguenza, il contribuente potrà emettere nota di variazione IVA in diminuzione solo a decorrere dalla definitività del provvedimento di chiusura della procedura fallimentare, nell'ipotesi di esito infruttuoso.