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Nel caso di specie, la procedura di amministrazione straordinaria della società debitrice è stata disposta nel gennaio 2020 e soltanto nel dicembre 2021 la procedura è stata convertita in fallimento.
Al fine di comprendere se possa trovare applicazione l'attuale formulazione dell'art. 26 oppure quella vigente ante 26 maggio 2021, è necessario stabilire se con l'avvio del fallimento inizi una nuova procedura concorsuale.
L'Agenzia ha precisato che, nel caso in esame, non si ravvisa, con la conversione in fallimento, l'avvio di una nuova procedura concorsuale, ma la continuazione della precedente e, pertanto, trova applicazione la formulazione dell'
Di conseguenza, il contribuente potrà emettere nota di variazione IVA in diminuzione solo a decorrere dalla definitività del provvedimento di chiusura della procedura fallimentare, nell'ipotesi di esito infruttuoso.