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31 marzo 2022
Regime speciale lavoratori impatriati: necessaria la discontinuità lavorativa

Con Risposta 28 marzo 2022, n. 159, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione del regime speciale per i c.d. "lavoratori impatriati", di cui all'art. 16, D.Lgs. n. 147/2015
In particolare, l'Agenzia ha precisato che il lavoratore impatriato può accedere al beneficio fiscale in esame al sussistere di una "discontinuità lavorativa", ossia in presenza di condizioni contrattuali caratterizzati da un nuovo rapporto di lavoro, in sostituzione di quello precedente, che determina un sostanziale mutamento:

  • dell'oggetto della prestazione lavorativa;
  • del titolo del rapporto di lavoro.