
Con
In particolare l'Agenzia evidenzia che la citata norma consentiva l'emissione di una nota di variazione in diminuzione quando l'operazione per la quale era stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, veniva meno, in conseguenza di:
- dichiarazione di nullità o annullamento;
- revoca, risoluzione o rescissione;
- mancato pagamento (in tutto o in parte) a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.
Nel caso di specie, nello svolgimento di un concordato preventivo, la domanda di insinuazione al passivo da parte del creditore è stata rigettata per intervenuta prescrizione del credito. L'Agenzia, pertanto, rileva che non vi siano i presupposti per operare una variazione in diminuzione in quanto la pretesa creditoria risulta insoddisfatta non per incapienza del debitore, bensì per inerzia ingiustificata del creditore.