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9 marzo 2022
Necessaria la "dichiarazione di alto mare" per la demolizione dei natanti senza IVA

Con Risposta 8 marzo 2022, n. 97, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IVA applicabile per la demolizione di navi adibite alla navigazione in alto mare.
In primo luogo la stessa Agenzia ha rammentato che, come affermato dall'art. 8-bis, comma 3, DPR n. 633/72, l'applicabilità del regime di non imponibilità IVA ai lavori di demolizione necessita che l'imbarcazione sia adibita alla navigazione in alto mare, ossia:

  • aver effettuato nell'anno precedente;
  • effettuare nell'anno in corso (in caso di primo utilizzo)

un numero di viaggi in alto mare superiore al 70%.
Nel caso di specie, come già chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 16 gennaio 2018, n. 6, trattandosi di una imbarcazione sottoposta a sequestro da svariati anni, è necessario fare riferimento alla percentuale di navigazione in alto mare effettuata nell'ultimo anno di utilizzo del mezzo.
La condizione di navigazione in alto mare inoltre va attestata mediante apposita dichiarazione redatta in conformità al modello approvato con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 giugno 2021.  
L'Amministrazione finanziaria precisa quindi che solo in presenza dei requisiti sostanziali e procedurali sopra elencati l'istante potrà emettere fattura in regime di non imponibilità.