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23 febbraio 2022
Soggetti abilitati all'invio telematico delle dichiarazioni: Interpello

Con Risposta ad Interpello 21 febbraio 2022, n. 87, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai presupposti per ottenere l'abilitazione alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel.
In particolare l'Agenzia, a parziale rettifica di quanto chiarito con Risposta ad Interpello 7 febbraio 2022, n. 79,  con riferimento ai soggetti incaricati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica (art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998), precisa che tra gli altri incaricati individuati con Decreto (D.M 19 aprile 2011) rientrano “i soggetti che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale", ovvero coloro che sono in possesso di una partita IVA abilitata al servizio telematico Entratel nonché di un codice ATECO che consenta di qualificare l'attività esercitata come "consulenza fiscale" ovvero come attività ad essa affine.   
Nel caso di specie, considerato che l'istante è una società che svolge, in via principale, l'attività di consulenza aziendale e, in via secondaria, quella di elaborazione dei dati contabili, potrà ottenere l'abilitazione al servizio Entratel, ai soli fini dell'invio telematico delle dichiarazioni, solo se l'attività di consulenza fiscale, sia effettivamente svolta con "l'abitualità" prescritta dalla normativa.
L'Agenzia infine ricorda che gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni possono essere autorizzati - previa apposita richiesta - a rilasciare il visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dagli stessi, ovvero, direttamente dal contribuente interessato, o anche da una società di servizi, a condizione che la maggioranza del capitale di quest'ultima sia posseduta da uno o più professionisti, e sempre che le dichiarazioni siano predisposte (e le scritture contabili tenute) sotto il controllo e la responsabilità del professionista.