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3 febbraio 2022
Attività immateriali rivalutate e deducibilità quote ammortamento: nuovo prospetto nel modello Redditi

L'articolo 1, commi da 622 a 624, Legge di Bilancio 2022, con l'introduzione dei nuovi commi 8-ter e 8-quater all'art. 110, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" ha disposto che per le attività immateriali (avviamento, marchi, ecc.) oggetto di rivalutazione/riallineamento, la deduzione ai fini IRPEF/IRES/IRAP del maggior valore è effettuata, per ciascun periodo d'imposta, in misura non superiore a 1/50 del costo o valore (in luogo di 1/18 ex art. 103, TUIR). 
É tuttavia consentito "mantenere" la deduzione in misura non superiore a 1/18 a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF/IRES/IRAP e relative addizionali nella misura stabilita dall'art. 176, comma 2-ter, TUIR (12% - 14% - 16% a seconda dell'importo dei maggiori valori), al netto dell'imposta sostitutiva del 3% versata ai fini della rivalutazione.
A tal fine nel Modello Redditi 2022 è stata introdotta, nel quadro RQ la nuova Sezione XXIV "Rivalutazione delle attività immateriali" dove sarà effettuata la determinazione dell'imposta sostitutiva da versare.