Con
In particolare con riferimento all'utilizzo dei fondi che vedono una stratificazione dei relativi accantonamenti in parte in periodi d'imposta precedenti al 2019 e in parte nel 2019 o successivi, l'Agenzia precisa che, in assenza di specifiche indicazioni da parte del legislatore, l'
"che le eventuali rettifiche vadano ad incidere in via prioritaria sugli accantonamenti effettuati in data più lontana al fine di consentire un celere adeguamento al regime ordinario dell'articolo 96 attraverso una conseguente riduzione al minimo della durata del regime transitorio previsto e la semplificazione nella sua gestione".