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5 novembre 2021
Credito d’imposta per imposte pagate all'estero e Patent Box: Principio

Con Principio di Diritto 5 novembre 2021, n. 15, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero ai sensi dell'articolo 165, comma 1 e comma 10, TUIR per i soggetti che beneficiano della c.d. agevolazione “Patent box”.
In merito l'Agenzia delle Entrate precisa che:

  • il sistema di track and tracing, predisposto ai fini Patent Box, non risulta idoneo a superare: "(...) le obiettive difficoltà nella determinazione e nel controllo dei costi effettivamente imputabili a singoli elementi reddituali (...) previste dalla Circolare n. 9/E del 2015”: tale sistema non garantisce infatti un livello di accuratezza tale da permettere la rilevazione e l'imputazione dei costi effettivi né sui singoli redditi percepiti, né sui singoli soggetti da cui provengono i redditi;
  • ai fini dell'applicazione dell'articolo 165 comma 1, TUIR, per i soggetti che beneficiano dell'agevolazione Patent box, non può quindi essere derogato, il principio di assunzione "al lordo" del reddito estero indicato nel citato documento di prassi (Circolare n. 9/2015).

Il criterio di assunzione al “lordo” degli elementi reddituali garantisce infatti una simmetria tra la misura del reddito tassato all'estero e l'ammontare del reddito sul quale viene riconosciuto il credito d'imposta.