Con Risposta a istanza di Consulenza giuridica 27 ottobre 2021, n. 14, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al corretto utilizzo delle firme elettroniche per la registrazione di atti privati, ed in particolare di contratti preliminari di compravendita.
L'Agenzia evidenzia che i contratti preliminari di compravendita immobiliare, redatti come documenti informatici, devono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o con firma digitale.L'assenza di una delle due tipologie di firme comporta la nullità del contratto. Così come disposto dall'
Infine l'Agenzia ha precisato che i contratti preliminari di compravendita, ferma restando la loro nullità qualora sottoscritti con firma elettronica semplice,rimangono soggetti alle regole generali di registrazione ed al relativo versamento delle imposte.