6 ottobre 2021
Richiesta di rimborso IVA versata in eccedenza: Interpello
Con Risposta ad Interpello 5 ottobre 2021, n. 663, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità, per un contribuente, di recuperare l'IVA versata in eccedenza a causa dell'errata applicazione di un'aliquota maggiore rispetto a quella dovuta.
In particolare, l'Agenzia ha chiarito che, ai fini sopra esposti:
articolo 8, comma 6-bis, D.P.R. n. 322/1998 ) laddove l'imposta a debito riportata nelle dichiarazioni annuali presentate sia conforme alle fatture emesse nei confronti dei cessionari con riferimento alle quali, stante il decorso dell'anno, non è consentita l'emissione di note di variazione.
In particolare, l'Agenzia ha chiarito che, ai fini sopra esposti:
- quale strumento ordinario, è da effettuarsi il ricorso all'
art. 26, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 , che prevede l'emissione di note di variazione in diminuzione per rimediare agli errori compiuti nella fatturazione; - solo in caso di oggettiva impossibilità di emettere le note di variazione in diminuzione, è possibile ricorrere all'
art. 30-ter, D.P.R. n. 633/1972 , che disciplina il rimborso dell'imposta eventualmente non dovuta; - al contrario, in caso di colpevole inerzia del soggetto passivo, il ricorso all'art. 30-ter non è possibile, in quanto "non può essere utilizzato ordinariamente per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l'esercizio del diritto alla detrazione".