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29 settembre 2021
Sovvenzioni erogate una tantum per contrastare effetti Covid 19: Interpello

Con Risposta ad Interpello 28 settembre 2021, n. 629, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità della ritenuta del 4% ex art. 28, comma 2, D.P.R. n. 600/1973 sulle sovvenzioni erogate una tantum da parte dell’ente locale per contrastare gli effetti negativi conseguenti all’emergenza da Covid 19
L’Agenzia precisa che, riprendendo quanto previsto dall’art. 10-bis, comma 1, D.L. n. 137/2020, i contributi di qualsiasi natura, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza da Covid 19 da chiunque ed indipendentemente dalle modalità di fruizione, a soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non sono soggetti a tassazione in considerazione della loro finalità di aiuto economico emergenziale. 
Pertanto, tali sovvenzioni una tantum, fermo restando quanto previsto dall’art. 54, D.L. n. 34/2020, non sono da assoggettare a ritenuta a titolo di acconto ex art. 28, comma 2, D.P.R. n. 600/1973. 
Viene infine precisato che il regime di esenzione in oggetto è da riconoscersi sul presupposto che tali forme di sostegno economico siano diverse da quelle esistenti prima dell’emergenza da Covid 19.