
12 agosto 2021
Fusione societaria ed esonero primo acconto IRAP 2020: Interpello
Con Risposta ad Interpello 11 agosto 2021, n. 543, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'agevolazione relativa all'esonero dal versamento del primo acconto IRAP, inerente al periodo d'imposta 2020, prevista dall' art. 24, D.L. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto "Rilancio").
In particolare, in caso di riorganizzazione aziendale che preveda l'estinzione e l'incorporazione di società (nel caso di specie fusione per incorporazione), perfezionata successivamente alla chiusura del periodo d'imposta 2019, la sussistenza del presupposto di natura oggettiva (ricavi o compensi fino ad € 250 milioni), per l'applicazione del beneficio, deve essere verificato distintamente in capo alla società incorporante ed alle società incorporate.
La società incorporante è tenuta ad adempiere, in nome e per conto delle società incorporate, solo gli obblighi di natura procedurale (dichiarativi e di versamento) che vengono a scadere successivamente alla data di perfezionamento dell'atto di fusione.
Pertanto, secondo quanto indicato dall'Agenzia, l'incorporante potrà compilare la dichiarazione IRAP 2021, relativa all'anno d'imposta 2020, indicando, non nel rigo IR28 "Eccedenza di versamento a saldo" (come proposto dall'istante) bensì al rigo IR25:
In particolare, in caso di riorganizzazione aziendale che preveda l'estinzione e l'incorporazione di società (nel caso di specie fusione per incorporazione), perfezionata successivamente alla chiusura del periodo d'imposta 2019, la sussistenza del presupposto di natura oggettiva (ricavi o compensi fino ad € 250 milioni), per l'applicazione del beneficio, deve essere verificato distintamente in capo alla società incorporante ed alle società incorporate.
La società incorporante è tenuta ad adempiere, in nome e per conto delle società incorporate, solo gli obblighi di natura procedurale (dichiarativi e di versamento) che vengono a scadere successivamente alla data di perfezionamento dell'atto di fusione.
Pertanto, secondo quanto indicato dall'Agenzia, l'incorporante potrà compilare la dichiarazione IRAP 2021, relativa all'anno d'imposta 2020, indicando, non nel rigo IR28 "Eccedenza di versamento a saldo" (come proposto dall'istante) bensì al rigo IR25:
- in colonna 2, l'ammontare del primo acconto "figurativo", non versato in applicazione del citato art. 24;
- in colonna 3, la somma degli acconti versati o compensati in F24, ivi compresi gli importi di colonna 1 e 2.