
5 agosto 2021
La Cassazione su affrancamento e distribuzione della riserva di rivalutazione
Con Ordinanza 27 luglio 2021, n. 21454, la Corte di Cassazione, con riferimento alla L. n. 342/2000 (ma il principio è di carattere generale), ha precisato come la fattispecie dell'affrancamento non sia equiparabile a quella di distribuzione tra i soci della riserva di rivalutazione, soltanto in quest'ultimo caso ponendosi per l'Amministrazione il fine di recuperare a tassazione ordinaria l'intero ammontare della rivalutazione, costituito sia dal saldo attivo di questa, sia dall'importo già versato a titolo di imposta sostitutiva.
Laddove, invece, nel caso di affrancamento, che può essere anche parziale, l'inserimento nella base imponibile dell'imposta sostitutiva versata per la rivalutazione finirebbe con il colpire un valore superiore (pari all'importo di detta imposta) rispetto a quello iscritto a riserva in bilancio e non distribuibile.
Laddove, invece, nel caso di affrancamento, che può essere anche parziale, l'inserimento nella base imponibile dell'imposta sostitutiva versata per la rivalutazione finirebbe con il colpire un valore superiore (pari all'importo di detta imposta) rispetto a quello iscritto a riserva in bilancio e non distribuibile.