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29 luglio 2021
Compilazione prospetto aiuti di Stato modello REDDITI: FAQ
In data 28 luglio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito web una serie di Faq, al fine di fornire alcuni chiarimenti in materia di compilazione del prospetto aiuti di Stato del modello REDDITI.
In particolare, l'Agenzia ha stabilito che relativamente al prospetto aiuti di Stato, non devono essere indicati:
  • l'importo accreditato al contribuente relativo ai contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate (codici 20, 22, 23, 27, 28 in "Tabella codici aiuti di Stato"), in quanto dato già conosciuto e recuperabile dall'Agenzia;
  • né il credito d'imposta botteghe e negozi (art. 65, D.L. n. 18/2020), né il credito d'imposta spese di sanificazione (art. 125, D.L. n. 34/2020), in quanto non qualificati come aiuti di stato;
  • i finanziamenti garantiti dal Fondo centrale di garanzia;
  • le somme erogate da altre amministrazioni, come, ad esempio, l'indennità INPS di € 600 erogata ad artigiani e commercianti;
  • il risparmio d'imposta per i contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia.
È inoltre stabilito che:
  • si fa riferimento alla data di erogazione del contributo a fondo perduto per definire la data da cui decorre l'obbligo di compilazione;
  • per i crediti d'imposta, l'importo dell'aiuto è pari al dato del credito maturato indicato nel quadro RU;
  • il credito d'imposta per adeguamento ambienti di lavoro (art. 120 D.L. n. 34/2020) e il credito d'imposta locazioni (art. 28 D.L. n. 34/2020) vanno indicati unicamente nel quadro RU e nel prospetto aiuti di stato nel quadro RS.