
Con Sentenza 5 luglio 2021, n. 18893, la Cassazione, nel ricordare che, in presenza di controlloex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 (o, per l'IVA, ex art. 54-bis D.P.R. n. 633/1972) che non derivi dall'esistenza di rilevanti incertezze su aspetti importanti della dichiarazione, il presupposto per la riduzione delle sanzioni è il pagamento delle somme dovute nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'esito della liquidazione, ovvero decorrenti dalla notificazione della cartella di pagamento nel caso di omissione del c.d. "avviso bonario", vale anche nel caso in cui nella stessa cartella non sia contenuta alcuna comunicazione della possibilità della riduzione delle sanzioni dovute,
Trattasi, ricorda la Corte, di mera irregolarità, che non preclude il pagamento del dovuto a seguito della notificazione della cartella di pagamento, con conseguente operatività della riduzione della sanzione.