
Con Ordinanza 6 luglio 2021, n. 19181, la Cassazione ha ricordato che anche per la rottamazione bis vale la regola presente nella rottamazione ter, per cui la cessata materia presuppone la verifica giudiziale sul pagamento integrale delle rate.
In particolare, gli Ermellini hanno evidenziato che, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi dell'
In entrambe le ipotesi, conclude la Corte, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia – appunto - anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato.