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8 luglio 2021
Anche prima della rottamazione ter, il giudizio si estingue con il pagamento integrale delle rate: Cassazione

Con Ordinanza 6 luglio 2021, n. 19181, la Cassazione ha ricordato che anche per la rottamazione bis vale la regola presente nella rottamazione ter, per cui la cessata materia presuppone la verifica giudiziale sul pagamento integrale delle rate.

In particolare, gli Ermellini hanno evidenziato che, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi dell'articolo 6, D.L. n. 193/2016, cui sia seguita la comunicazione dell'agente della riscossione ai sensi del comma 3 di tale articolo, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex articolo 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perche´ ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato.

In entrambe le ipotesi, conclude la Corte, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia – appunto - anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato.