
Con
Recependo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nella nota n. 7476/2020, che ha condiviso l'orientamento della Corte di Cassazione (vedasi le sentenze n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n. 24097/2019), l'INPS ha riconosciuto che i redditi di capitale attribuiti agli iscritti all'IVS e, derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi nonsvolgono attività lavorativa, devono essere esclusi dalla base imponibile.
Pertanto, gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal Tuir tra i redditi di capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 384/1992.
Le nuove indicazioni fornite in merito alla base imponibile avranno effetto con decorrenza a partire dall'anno di imposta 2020.