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1 giugno 2021
Massimo rigore della Cassazione sui motivi aggiunti

Il contenuto dell'articolo 24, D.Lgs. n. 546/92 non lascia adito a dubbi e la Cassazione non manca di ricordarlo.

Con Ordinanza 24 maggio 2021, n. 14165, la Corte ha ricordato che l'art. 24, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992consente la proposizione di "motivi aggiunti" (solo) nel primo grado del processo avanti alle Commissioni tributarie alla stretta condizione che essa sia "resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti ... entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito". È altresì pacifico, in giurisprudenza, che "Nel giudizio tributario è inammissibile la deduzione, nella memoria ex art. 32, D.Lgs. n. 546 del 1992, di un nuovo motivo di illegittimità dell'avviso di accertamento ... in quanto il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la "causa petendi" entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992" (Cass. n. 19616 del 24/07/2018; n. 31605 del 4/12/2019).