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In particolare, l'interpello prende in esame il caso di un dipendente a tempo indeterminato che nel 2020 ha rassegnato le dimissioni, proseguendo il lavoro nel periodo di preavviso terminato nel 2021, con l'intento di aprire la partita IVA per esercitare l'attività di libero professionista nel medesimo anno.
L'Agenzia ritiene che al contribuente sia precluso l'accesso al regime forfetario nel 2021, in applicazione della lettera d-ter), comma 57, in quanto trattasi del medesimo anno di cessazione del rapporto di lavoro dipendente, con percezione di redditi superiori a 30.000 euro nell'anno precedente (2020). Il contribuente potrà applicare il regime forfetario solo a partire dal 2022 (in presenza dei restanti requisiti richiesti).