
Con Risposta ad Interpello 18 maggio 2021, n. 354, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa l'esenzioneIVA di strumentazioni e prestazioni relative alla diagnostica per Covid-19.
In particolare, l'Agenzia ha specificato che tra la "strumentazione per diagnostica per COVID-19" di cui al numero 1-ter.1, Tabella A, Parte II-bis, Decreto IVA, per il 2021 e il 2022 sono esenti dall'IVA soltanto le cessioni dei "dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19 conformi ai requisiti applicabili di cui alla Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017".
Per quanto concerne le «prestazioni di servizi strettamente connesse» agli strumenti di diagnostica (tamponi antigenici rapidi svolte con l'ausilio di un medico/infermiere e test sierologici rapidi effettuati senza l'intervento di un operatore) la norma temporanea di maggior favore (comma 452, Legge di Bilancio 2021), che prevede l'esenzione senza pregiudizio del diritto alla detrazione, prevale sull'esenzione ordinaria. Pertanto fino a fine 2022 entrambe le tipologie di prestazioni devono ritenersi esenti IVA, senza pregiudizio in capo all'acquirente del diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'art. 19, comma 1, D.P.R. n. 633/1972.