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8 maggio 2021
Remind della Cassazione su inesistenza soggettiva, abuso del diritto e interposizione fittizia

L'Ordinanza 5 maggio 2021, n. 11705, è stata l'occasione per ripercorrere i tratti distintivi delle tre fattispecie di operazioni soggettivamente inesistenti, norme antielusive e interposizione fittizia di persona.

La quinta Sezione, in particolare, ha ricordato che il primo fenomeno - le operazioni soggettivamente inesistenti - sia indicativo di evasione tributaria, operazione con la quale il contribuente si avvale di una alterazione della realta` documentale rispetto a quella effettuale (indicandosi nella documentazione contabile, segnatamente le fatture passive un soggetto diverso da quello che cede il bene o presta il servizio) con cio` ottenendo la detrazione di IVA in forza della presenza dell'apparente emittente della fattura, in quanto l'effettivo cedente il bene o prestatore il servizio non avrebbe i requisiti per addebitarla.
Il secondo fenomeno, prosegue la Corte, ossia le operazioni di cui all'art. 37-bis D.P.R. n. 600/1973, ricomprende invece ben diversi comportamenti elusivi (o abusivi che dir si voglia in forza della piu` recente disciplina positiva) ora disciplinati nell'art. 10-bis, Legge n. 212/2000. Si tratta di comportamenti che non consistono nell'alterazione di cui sopra, ma nell'aggiramento delle disposizioni tributarie, senza che sussista una diretta violazione di alcuna previsione o divieto.
Infine, conclude l'Ordinanza, il terzo fenomeno, ossia l'imputazione al contribuente dei redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che questi ne e` l'effettivo possessore per interposta persona,  ex art. 37, comma 3, D.P.R. n. 600/1973, consta nuovamente di un comportamento evasivo posto in essere dal contribuente che si avvale di una struttura fittizia, fondata su situazioni di interposizione fittizia o reale, nella quale l'apparenza delle situazioni diverge dalla realta` delle cose.