
L'Ordinanza 5 maggio 2021, n. 11705, è stata l'occasione per ripercorrere i tratti distintivi delle tre fattispecie di operazioni soggettivamente inesistenti, norme antielusive e interposizione fittizia di persona.
La quinta Sezione, in particolare, ha ricordato che il primo fenomeno - le operazioni soggettivamente inesistenti - sia indicativo di evasione tributaria, operazione con la quale il contribuente si avvale di una alterazione della realta` documentale rispetto a quella effettuale (indicandosi nella documentazione contabile, segnatamente le fatture passive un soggetto diverso da quello che cede il bene o presta il servizio) con cio` ottenendo la detrazione di IVA in forza della presenza dell'apparente emittente della fattura, in quanto l'effettivo cedente il bene o prestatore il servizio non avrebbe i requisiti per addebitarla.
Il secondo fenomeno, prosegue la Corte, ossia le operazioni di cui all'art. 37-bis D.P.R. n. 600/1973, ricomprende invece ben diversi comportamenti elusivi (o abusivi che dir si voglia in forza della piu` recente disciplina positiva) ora disciplinati nell'
Infine, conclude l'Ordinanza, il terzo fenomeno, ossia l'imputazione al contribuente dei redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che questi ne e` l'effettivo possessore per interposta persona, ex art. 37, comma 3, D.P.R. n. 600/1973, consta nuovamente di un comportamento evasivo posto in essere dal contribuente che si avvale di una struttura fittizia, fondata su situazioni di interposizione fittizia o reale, nella quale l'apparenza delle situazioni diverge dalla realta` delle cose.