
Il TAR Lazio condanna il CNF alla pubblicazione dei dati relativi ai compensi corrisposti agli avvocati incaricati della sua difesa e rappresentanza in un giudizio vertente sull'annullamento dell'elezione dei suoi membri a causa del superamento del limite del doppio mandato.
L'odierna ricorrente impugnava la nota con cui il Consiglio Nazionale Forense le aveva negato il diritto di accesso ai documenti richiesti e chiedeva la condanna del medesimo Consiglio alla consegna delle copie e/o all'indicazione del link di pubblicazione degli stessi.
La richiesta di accesso era connessa ad una controversia nata ai fini dell'annullamento dell'elezione del Presidente e dei Consiglieri del CNF a causa del superamento del limite del doppio mandato, per cui la ricorrente aveva chiesto l'accesso alle relative delibere di conferimento dell'incarico nonché del provvedimento di liquidazione ovvero dell'atto di pagamento delle prestazioni professionali agli avvocati incaricati in relazione a determinati giudizi.
Rigettata l'istanza dal CNF, la ricorrente si rivolge al TAR Lazio, deducendo la violazione degli
Con la sentenza n. 1921/2021, il TAR chiarisce, innanzitutto, che la richiesta rigettata dal CNF costituisce un'istanza di accesso civico ai sensi dell'
Ciò posto, i Giudici osservano come, in relazione all'ambito soggettivo di applicazione dell'accesso civico, l'
Quanto all'ambito oggettivo di applicazione, invece, esso comprende i documenti indicati nei capi II, III, IV e V del decreto menzionato, specificando che con riferimento ai «titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza», la relativa disposizione prevede anche la pubblicazione dei compensi riferiti ai rapporti di lavoro, di consulenza o di collaborazione.
E ancora, il TAR rileva che con le FAQ in materia di trasparenza, pubblicate nel luglio 2020, l'ANAC ha stabilito che qualora siano attribuiti ad un professionista uno o più incarichi in vista della difesa e della rappresentanza dell'ente con riferimento a singole controversie, «l'amministrazione affida incarichi di patrocinio legale che possono essere inquadrati come incarichi di consulenza e, pertanto, è tenuta, ai sensi dell'
Alla luce di quanto esposto, risulta chiaro che il CNF avrebbe dovuto pubblicare i dati sui compensi dei professionisti a cui ha conferito incarichi per la sua difesa e rappresentanza nei giudizi oggetto di ricorso. Inoltre, l'istanza formulata dalla ricorrente è senza dubbio riconducibile all'
Per queste ragioni, il TAR dichiara il ricorso fondato in relazione all'istanza di accesso relativa alla pubblicazione dei dati relativi al compenso corrisposto agli avvocati incaricati e condanna in CNF a tale adempimento entro il termine di 30 giorni.
TAR Lazio, sez. I-Quater, sentenza (ud. 20 ottobre 2020) 16 febbraio 2021, 1921
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
1. Con ricorso ritualmente notificato, M.C. impugnava la nota del 25.6.2020, n. (...), con la quale il Consiglio Nazionale Forense (d'ora in avanti, CNF) le ha negato il diritto all'accesso ai documenti, dalla stessa richiesti con istanza del 13.5.2020, chiedendo altresì l'accertamento del suo diritto all'accesso e la condanna del CNF "a consegnare copia e/o indicare il link di pubblicazione" dei documenti richiesti.
Parte ricorrente premetteva di aver convenuto il Presidente del CNF e altri 9 consiglieri prima dinnanzi al Tar, poi dinnanzi al Tribunale civile di Roma, al fine di conseguire l'annullamento della relativa elezione per superamento del limite del doppio mandato. In tale ambito, la ricorrente presentava, il 13.5.2020, istanza di accesso, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33 del 2013, ai seguenti documenti: A) delibere di conferimento incarico agli avvocati F.C. ((...)), Ferruccio Auletta ((...)), Giuseppe Colavitti ((...)), nonché relativi preventivi dei professionisti, provvedimento di liquidazione o atto di pagamento delle prestazioni professionale e relativi allegati, relativamente ai seguenti giudizi: 1) al giudizio rubricato al n. 3767/2019 dinanzi al Tar Lazio - Roma, promosso dalla stessa ricorrente, più altri, contro M.A. più altri, tra i quali lo stesso C.N.F.; 2) al giudizio rubricato al n. 5990/2019 dinanzi al Tar del Lazio, promosso da F.F. contro M.A. + altri; 3) al giudizio rubricato al n. 5749/2019 dinanzi al Tar del Lazio, promosso da F.R. contro CNF + altri; 4) al giudizio rubricato al n. 5474/2019 dinanzi al Tar del Lazio promosso da Altieri Giuseppe contro Consiglio Nazionale Forense e Baffa Giuseppe; 5) al giudizio rubricato al n. 52798/2019 dinanzi al Tribunale di Roma promosso da Altieri Giuseppe contro Consiglio Nazionale Forense e Baffa Giuseppe; B) Delibera di conferimento incarico agli avvocati F.C. ((...)), Ferruccio Auletta ((...)), Antonio Briguglio ((...)), nonché relativo preventivo dei professionisti, provvedimento di liquidazione o atto di pagamento della prestazione professionale e relativi allegati, relativamente al seguente giudizio: 6) Tribunale civile di Roma rg.1275/2020 e rg 1275/2020-1, promosso dalla odierna ricorrente più altri contro M.A. più altri, fra i quali lo stesso C.N.F.; C) Delibera di conferimento incarico agli avvocati F.C. ((...)), Ferruccio Auletta ((...)), Fabio Cintioli ((...)), nonché relativo preventivo dei professionisti, provvedimento di liquidazione o atto di pagamento della prestazione professionale e relativi allegati, relativamente al seguente giudizio: 7) Tribunale civile di Roma r.g. n.52381/2019 promosso da F.F. contro M.A. e altri.
Con la nota gravata, il CNF, dopo aver sentito i controinteressati e averne condiviso le osservazioni, rigettava l'istanza, sia perché fondata su un bisogno conoscitivo avulso ed esorbitante rispetto a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 33 del 2013, in quanto puramente individuale, sia per l'esigenza di protezione dei dati personali ex art. 5 bis del medesimo d.lgs., sia perché gli atti relativi al rapporto tra amministrazione e avvocato sono oggetto di protezione rafforzata.
Avverso quest'atto insorgeva la ricorrente, deducendo violazione del D.Lgs. n. 33 del 2013 e, in particolare, degli artt. 5 e 15, nonché eccesso di potere sotto diversi profili.
Si costituiva in giudizio il CNF, insistendo per l'infondatezza.
Alla camera di consiglio del 20.10.2020, la causa veniva trattenuta in decisione.
2. In via preliminare rileva il Collegio che, come dichiarato dal CNF nella propria memoria difensiva e non contestato da parte ricorrente, le delibere con cui il CNF ha conferito gli incarichi di difesa di cui all'istanza di accesso del 13.5.2020 sono stati pubblicati nel sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente. Rispetto a questi atti, pertanto, il ricorso è improcedibile, avendo la ricorrente conseguito il bene della vita anelato, ossia la pubblicazione degli atti oggetto della sua istanza di ostensione/pubblicazione, e non potendo, rispetto ad essi, conseguire ulteriore utilità dall'eventuale accoglimento del ricorso.
Permane invece l'interesse al ricorso, con riferimento alla domanda di ostensione/pubblicazione dei dati relativi al preventivo formulato al CNF dagli avvocati incaricati e ai provvedimenti di liquidazione dei relativi compensi.
In proposito osserva il Collegio che l'istanza di accesso è stata espressamente formulata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 33 del 2013, ossia come accesso civico (cfr. all. 2 al ricorso). Nell'istanza del 13.5.2020, in particolare, la ricorrente ha chiesto che le fossero comunicati i documenti, o anche solamente il link di pubblicazione degli stessi. Inoltre, essa ha richiamato espressamente l'art. 15 del D.Lgs. n. 33 del 2013, che disciplina gli "obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza", senza alcun riferimento ad un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".
È evidente, pertanto, che l'istanza del 13.5.2020 rigettata dal CNF, che costituisce l'oggetto del presente giudizio, è un'istanza di accesso civico ex art. 5, comma 1, del d.lgs. m. 33 del 2013. Sul presupposto che il CNF abbia un obbligo di pubblicare certi dati e documenti, infatti, la ricorrente ne ha chiesto la comunicazione (anche tramite il link di pubblicazione).
Così delimitato l'oggetto del contendere, il Collegio osserva quanto segue.
Innanzitutto, quanto all'ambito soggettivo di applicazione dell'accesso civico, l'art. 2 bis del D.Lgs. n. 33 del 2013 stabilisce che "ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. 2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali". È dunque pacifico che anche gli ordini professionali siano tenuti all'applicazione del D.Lgs. n. 33 del 2013 e, dunque, siano tenuti agli obblighi di pubblicazione da esso previsti, in modo che, in caso di mancata pubblicazione, siano tenuti a rendere disponibili tali informazioni a chiunque ne faccia richiesta (art. 5, comma 1) comunicando al richiedente il relativo collegamento ipertestuale dopo aver provveduto alla pubblicazione (ex multis, Tar Toscana, n. 84 del 2019).
In secondo luogo, quanto all'ambito oggettivo di applicazione dell'accesso civico, questo comprende la documentazione indicata nei capi II, III, IV e V del D.Lgs. n. 33 del 2013. Con riferimento ai "titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza", l'art. 15 prevede la pubblicazione de "a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il "curriculum" vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla p.a. o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato".
In proposito, nelle "FAQ in materia di trasparenza (sull'applicazione del D.Lgs. n. 33 del 2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 2016)", pubblicate il 30.7.2020, l'Anac ha chiarito, al punto 9.18, che "nel caso in cui siano attribuiti ad un professionista uno o più incarichi per la difesa e la rappresentanza dell'ente in relazione a singole controversie, l'amministrazione affida incarichi di patrocinio legale che possono essere inquadrati come incarichi di consulenza e, pertanto, è tenuta, ai sensi dell'art. 15, co. 1 e 2, del D.Lgs. n. 33 del 2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori". Tali incarichi costituiscono, infatti, contratti d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, e sono qualificati, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come "contratti esclusi". Ciò premesso e con riferimento ai dati sui compensi, il precedente punto 9.7. chiarisce che essi, se relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, "non devono essere riportati all'interno dei curricula ma di essi deve essere data separata evidenza. Inoltre, i compensi sono da pubblicare al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del dipendente o collaboratore e consulente, con specifica indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato".
Peraltro, anche l'art. 4 bis del D.Lgs. n. 33 del 2013 prevede un obbligo di pubblicazione dei dati relativi all'impiego delle risorse pubbliche, stabilendo, al secondo comma, che "ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari".
Non appare dubbio, alla luce delle coordinate normative riportate, che il CNF fosse tenuto a pubblicare i dati relativi ai compensi degli avvocati a cui ha conferito incarichi per la sua difesa e rappresentanza nelle controversie indicate nell'istanza del 13.5.2020 per cui è causa.
Ugualmente pacifico che, avendo la ricorrente formulato istanza di accesso ex art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 2013, ella non doveva dimostrare un interesse diretto, concreto e attuale all'ostensione, essendo sufficiente, come nel caso di specie, l'omessa pubblicazione da parte dell'Amministrazione.
Infine, trattandosi di accesso civico avente ad oggetto documenti, informazioni o dati di cui la legge vigente, nel caso di specie l'art. 15 del D.Lgs. n. 33 del 2013, pone l'obbligo di pubblicazione, nessun rilievo assume la disposizione di cui all'art. 5 bis e i limiti da essa previsti, invocati dall'Amministrazione resistente, essendo stato effettuato a priori dal legislatore il bilanciamento tra interesse all'ostensione e interessi pubblici e privati contrapposti.
3. Tanto premesso, il ricorso va dichiarato in parte improcedibile, con riferimento alle delibere con cui il CNF ha conferito gli incarichi di difesa di cui all'istanza di accesso del 13.5.2020; in parte fondato e quindi accolto, con riferimento all'istanza di ostensione/pubblicazione del 13.5.2020 dei dati relativi al compenso corrisposto agli avvocati incaricati. Con riferimento a questi dati, la nota del 25.6.2020, n. AMM25/06/20038794U, va annullata e il CNF va condannato all'ostensione/pubblicazione entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, ovvero dalla notificazione se precedente, della presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e in parte lo accoglie e, per l'effetto, annulla la nota del 25.6.2020, n. AMM25/06/20038794U, con riferimento al rigetto dell'istanza di ostensione/pubblicazione del 13.5.2020 dei dati relativi al compenso corrisposto agli avvocati ivi indicati, e condanna il CNF all'ostensione di essi entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, ovvero dalla notificazione se precedente, della presente sentenza.
Condanna il CFN alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 1500, oltre iva e cpa come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.