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1 marzo 2021
La mancanza della firma digitale non è causa di nullità della cartella o dell'intimazione notificate a mezzo pec: Cassazione

Con Ordinanza 16 febbraio 2021, n. 3940, la Cassazione torna a occuparsi degli atti della riscossione notificati a mezzo pec e privi di firma digitale, escludendone la nullità.

Gli ermellini, richiamando alcuni precedenti, hanno sottolineato che, in caso di notifica a mezzo pec, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea - ma è lo stesso per l'intimazione ad adempiere - non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso.

In particolare, continua la Corte, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento, o dell'intimazione ad adempiere, da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'articolo 25, D.P.R. n. 602/1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, al pari dell'intimazione ad adempiere ex articolo 50, comma 3, D.P.R. n. 602/1973, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice.

Come ricordato nell'ordinanza, tale principio è già stato ribadito dalla stessa Cassazione, la quale ha affermato che, in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'articolo 12, D.P.R. n. 602/1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicchè non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni.

D'altronde, conclude la Corte, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'articolo 21-octies l. n. 241/90.