
Con
L'Agenzia precisa in primo luogo che il
soggetto considerato fiscalmente non residente in territorio
italiano, in relazione al reddito da pensione prodotto in Italia,
viene assoggettato a tassazione
concorrente, ovvero sia in Italia sia in Francia, ma la
doppia imposizione può essere eliminata secondo quanto previsto
dall'art. 24, par. 2, lett. a), della Convenzione tra Italia e Francia per evitare
le doppie imposizioni sul reddito, ratificata con
In secondo luogo chiarisce che, ai fini della tassazione italiana:
- il non residente "ordinario" non può dedurre gli assegni periodici corrisposti al coniuge, in conseguenza di separazione, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, se risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (art. 10, TUIR);
- il "non residente Schumacker", invece, può dedurre dal reddito imponibile gli assegni corrisposti alla ex coniuge in sede di dichiarazione dei redditi, qualora la deduzione non sia già stata effettuata dall'INPS in qualità di sostituto d'imposta (art. 24, TUIR).