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10 febbraio 2021
Residente all'estero: trattamento fiscale assegno di mantenimento all'ex coniuge

Con Risposta ad Interpello 8 febbraio 2021, n. 93, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile all'assegno di mantenimento erogato all'ex coniuge da una persona fiscalmente residente in Francia.

L'Agenzia precisa in primo luogo che il soggetto considerato fiscalmente non residente in territorio italiano, in relazione al reddito da pensione prodotto in Italia, viene assoggettato a tassazione concorrente, ovvero sia in Italia sia in Francia, ma la doppia imposizione può essere eliminata secondo quanto previsto dall'art. 24, par. 2, lett. a), della Convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni sul reddito, ratificata con Legge 7 gennaio 1992, n. 20.

In secondo luogo chiarisce che, ai fini della tassazione italiana:

  • il non residente "ordinario" non può dedurre gli assegni periodici corrisposti al coniuge, in conseguenza di separazione, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, se risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (art. 10, TUIR);
  • il "non residente Schumacker", invece, può dedurre dal reddito imponibile gli assegni corrisposti alla ex coniuge in sede di dichiarazione dei redditi, qualora la deduzione non sia già stata effettuata dall'INPS in qualità di sostituto d'imposta (art. 24, TUIR).