Con Risposta ad
Interpello 28 gennaio 2021, n. 61, l'Agenzia delle Entrate
ha fornito chiarimenti in materia di Superbonus 110%. In particolare, nel
caso di specie, un consulente del
lavoroabilitato, ai
sensi del comma 3, art. 3, D.P.R. n. 322/1998, a rilasciare visto
di conformità di cui all'art. 35, D.Lgs. n. 241/1997, intende beneficiare della maxi detrazione e
chiede di poterapplicare lui stesso il visto di conformità
in caso di opzione per la cessione del credito (ex art. 121,
D.L. n. 34/2020).
L'Agenzia richiama la Risoluzione n. 82/2014, con la quale
è stato precisato che i professionistiin possesso dei requisiti di cui al comma 3,
art. 3, D.P.R. n. 322/1998, che intendono utilizzare in
compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui
redditi e alle relative addizionali, all'IRAP e alle ritenute alla
fonte, emergenti dalla propria dichiarazione, possono autonomamente
apporre il visto di conformità sulla stessa, senza essere obbligati
a rivolgersi a terzi.
L'Agenzia delle Entrate, quindi, precisa che
il professionista abilitato può
applicare autonomamente il visto di conformità previsto dall'art.
119, comma 11, D.L. n. 34/2020.