
28 dicembre 2020
Ravvedimento operoso su dichiarazioni integrative: Risoluzione
Con
I chiarimenti vertono sull'applicazione dell'istituto sopra citato in merito alla:
- tardiva trasmissione delle dichiarazioni dei redditi da parte dei soggetti incaricati della presentazione in via telematica;
- dichiarazione infedele, integrativa, omessa con eccedenza d'imposta ovvero dalla quale emerga sia un'imposta a credito che una a debito;
- omessa presentazione del quadro RW.
Tra le risposte fornite all'istante, l'Agenzia ha sottolineato che non è possibile procedere alla compensazione (con pagamento della relativa sanzione) tra eccedenze d'imposta a credito e a debito emergenti da una stessa dichiarazione omessa. Il recupero dell'eccedenza a credito è infatti consentito previa presentazione di istanza di rimborso da parte del contribuente e successivo riscontro da parte dell'Amministrazione finanziaria.