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2 dicembre 2020
Trattamento IVA dei servizi sostitutivi di mensa aziendale a mezzo di buoni pasto

Con Risoluzione 1° dicembre 2020, n. 75, l'Agenzia delle Entrate, in risposta ad una consulenza giuridica, ha chiarito che il servizio sostitutivo di mensa aziendale, attraverso l'erogazione dei buoni pasto, comporta che, giuridicamente, si instaurino due diversi rapporti contrattuali tra i soggetti coinvolti:

  • tra la società emittente i buoni pasto e il datore di lavoro. In tale rapporto, alla somministrazione di alimenti e bevande presso la mensa aziendale si applica l'aliquota agevolata del 4% ex n. 37, Tabella A, parte II, D.P.R. n. 633/1972, relativamente a tutte le prestazioni aventi ad oggetto somministrazioni fornite al personale dipendente nei locali ivi indicati. La base imponibile da assoggettare ad IVA con l'aliquota ridotta del 4% è costituita dal prezzo convenuto tra le parti, non rilevando la circostanza che tale prezzo sia pari, inferiore o superiore al valore facciale indicato nel buono pasto;
  • tra la società emittente e la mensa aziendale ed interaziendale che accetta i buoni pasto. L'aliquota applicabile è pari al 10%, ai sensi del disposto di cui al n. 121) della tabella A, Parte III, D.P.R. n. 633/1972. A tal riguardo, in linea generale, a titolo di corrispettivo, le società di emissione dei buoni pasto applicano una percentuale di "sconto incondizionato" (sconto/convenzione tra società di somministrazione pasti e società di gestione dei ticket), sul valore nominale dei buoni pasto. La base imponibile va determinata applicando la percentuale di sconto convenuta al valore facciale del buono pasto, scorporando, quindi, dall'importo così ottenuto, l'imposta in esso compresa, mediante l'applicazione delle percentuali di scorporo dell'IVA indicate nel comma 4 dell'art. 27, D.P.R. n. 633/1972.