
Con
In particolare, l'Agenzia ha negato che il termine originario del 30 giugno 2020 si debba ritenere prorogato al 15 novembre 2020, ai sensi dell'articolo 137, D.L. n. 34/2020 (cd "Rilancio") come da ultimo novellato dalla Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77: tale disposto non ha infatti operato una proroga dei termini di versamento, bensì una riapertura dei termini per avvalersi della procedura anche per le partecipazioni possedute al 1° luglio 2020.
Non vi è
pertanto alcuna proroga al 15 novembre 2020
per il versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva
dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni di cui alla