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4 agosto 2020
Imposta sostitutiva su rivalutazione delle partecipazioni: Risposta ad Interpello

Con Risposta ad Interpello 3 agosto 2020, n. 236, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al termine di pagamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva dovuta a seguito della rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni possedute al 1° gennaio 2019, esercitata ai sensi dell'articolo 1, comma 1053, Legge n. 145/2018.

In particolare, l'Agenzia ha negato che il termine originario del 30 giugno 2020 si debba ritenere prorogato al 15 novembre 2020, ai sensi dell'articolo 137, D.L. n. 34/2020 (cd "Rilancio") come da ultimo novellato dalla Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77: tale disposto non ha infatti operato una proroga dei termini di versamento, bensì una riapertura dei termini per avvalersi della procedura anche per le partecipazioni possedute al 1° luglio 2020.

Non vi è pertanto alcuna proroga al 15 novembre 2020 per il versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni di cui alla Legge n. 145/2018. Resta dunque invariato il termine del 30 giugno 2020.