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L'Agenzia ha ricordato che tale adempimento, a differenza dello "spesometro" non è limitato alle sole operazioni rilevanti ai fini IVA, ma riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Tuttavia, il committente italiano deve adempiere agli obblighi IVA per tale operazione tramite reverse charge, integrando la fattura ricevuta con il regime di esenzione IVA di cui all'articolo 10, comma 1, n. 1, D.P.R. n. 633/1972. Qualora scelga di comunicare l'integrazione della fattura tramite SdI con modalità elettronica, non è tenuto a comunicare l'operazione anche tramite esterometro.