
14 gennaio 2020
Aliquota 4% per superamento barriere architettoniche
Con
In particolare, la previsione dell'aliquota del 4% è definita un'agevolazione "oggettiva", applicabile con riferimento alla natura del prodotto e non allo status di invalidità del soggetto acquirente.
Pertanto, si ritiene che la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche possa beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 4%, nella misura in cui le stesse rispondano alle peculiarità tecniche indicate dall'articolo 8.1.13 del D.M. n. 236/1989.