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25 settembre 2019
Data fattura differita per cessioni di beni in presenza di diversi DDT: Interpello

Con Risposta 24 settembre 2019, n. 389, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta indicazione della data fattura per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi.

In particolare l'Agenzia ha precisato che, a fronte di più cessioni di beni effettuate in un mese (ad esempio settembre) accompagnate dai relativi DDT (datati ad esempio 10, 20 e 28 del mese), per la predisposizione e l'invio della fattura differita, nel campo "data documento" può essere indicato:

  • un giorno qualsiasi tra il 28 settembre ed il 15 ottobre 2019, qualora la data di predisposizione sia contestuale a quella di invio allo SdI ("data emissione");
  • la data di almeno una delle operazioni la quale, come chiarito nella Circolare n. 14/2019, può essere preferibilmente "la data dell'ultima operazione" (nel caso di specie 28 settembre 2019). L'Agenzia ha precisato che è comunque possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese (30 settembre 2019), rappresentativa del momento di esigibilità dell'imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviata allo SdI entro il 15 ottobre 2019.

Infine l'Agenzia ha chiarito che in presenza di prestazioni di servizi (con emissione di diversi DDT di "reso lavorato") dove il corrispettivo è incassato solo successivamente all'emissione della fattura non è esatto parlare di fatturazione differita. Considerato che il momento nel quale la prestazione si considera effettuata e, conseguentemente, l'imposta si rende esigibile, coincide con l'emissione della fattura, è possibile, nel caso di specie (pur in presenza di DDT datati settembre) emettere la fattura con data 1° ottobre, trasmetterla entro il 13 del mese stesso, e la relativa imposta confluirà nella liquidazione IVA del mese di ottobre 2019.