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16 aprile 2025 N. 118 - IVA
Fatture elettroniche e versamento dell'imposta di bollo 2025

Il versamento dell'imposta di bollo dovuta in presenza di operazioni "senza IVA" di importo superiore a € 77,47 va effettuato entro:

  • l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento per il primo / terzo / quarto trimestre (31.5 / 30.11 / 28.2);
  • l'ultimo giorno del terzo mese successivo per il secondo trimestre (30.9).

Nel caso in cui l'imposta dovuta per il primo / secondo trimestre sia pari o inferiore a € 5.000 è possibile differire il versamento al termine previsto per il secondo / terzo trimestre.

È consigliato verificare l'Elenco B (trimestrale) predisposto dall'Agenzia delle Entrate, per apportare le eventuali modifiche (entro il prossimo 30.4 per il primo trimestre), in modo che sia determinata correttamente l'imposta di bollo dovuta.

Al fine dell'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture, come previsto dall'art. 6, comma 2, DM 17.6.2014, va considerato che:

  • l'ammontare dell'imposta dovuta è determinato con riferimento alle fatture emesse in...
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