La Commissione UE, con l'adozione di 2 specifici Regolamenti, ha previsto che dall'1.1.2024 al 31.12.2030:
- l'importo massimo che un'impresa può ricevere in base al regime c.d. "de minimis" passa da € 200.000 a € 300.000;
- per i servizi di interesse economico generale il predetto limite passa da € 500.000 a € 750.000.
Merita evidenziare che per ogni nuovo aiuto de "minimis" va tenuto conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nei 3 anni precedenti (valutati su base mobile).
In base alle "vecchie" regole doveva essere considerato l'importo complessivo degli aiuti concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei 2 esercizi finanziari precedenti.
Inoltre, al fine di individuare il momento di concessione va fatto riferimento al momento in cui sorge per l'impresa il diritto a ricevere l'aiuto.
Alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione del Regolamento UE n. 1407/2013 e dell'inflazione osservata dall'entrata in vigore dello stesso, la Commissione UE ha adottato 2 nuovi provvedimenti "de minimis" (Regolamenti UE n. 2831/2023 e 2832/2023) relativi all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'UE.
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