Al fine di rimediare alla procedura di infrazione promossa dalla Commissione UE, a seguito della difformità della disciplina nazionale alle disposizioni comunitarie, il Legislatore ha modificato i requisiti richiesti ai soggetti trasferiti all'estero per motivi di lavoro per poter fruire delle c.d. "agevolazioni prima casa".
In particolare, la nuova formulazione della Nota II-bis dispone che il soggetto che si è trasferito all'estero per motivi di lavoro può fruire delle agevolazioni se ha risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno 5 anni.
Va altresì evidenziato che al ricorrere di tali fattispecie le agevolazioni trovano applicazione con riferimento all'immobile ubicato nel Comune con il quale si realizza il vincolo tra acquirente e Italia e pertanto nel Comune di nascita / in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività l'acquirente prima del trasferimento (non più su tutto il territorio nazionale come in precedenza).
Al fine di rimediare alla procedura di infrazione promossa dalla Commissione UE a seguito delle difformità della normativa nazionale rispetto alle disposizioni comunitarie, in alcune delle parti che fissano le condizioni per poter fruire delle c.d. "agevolazioni prima casa" di cui all'