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11 ottobre 2023 N. 306 - Agevolazioni
Modificati i requisiti prima casa per i soggetti trasferiti all'estero per motivi di lavoro

Al fine di rimediare alla procedura di infrazione promossa dalla Commissione UE, a seguito della difformità della disciplina nazionale alle disposizioni comunitarie, il Legislatore ha modificato i requisiti richiesti ai soggetti trasferiti all'estero per motivi di lavoro per poter fruire delle c.d. "agevolazioni prima casa".

In particolare, la nuova formulazione della Nota II-bis dispone che il soggetto che si è trasferito all'estero per motivi di lavoro può fruire delle agevolazioni se ha risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno 5 anni.

Va altresì evidenziato che al ricorrere di tali fattispecie le agevolazioni trovano applicazione con riferimento all'immobile ubicato nel Comune con il quale si realizza il vincolo tra acquirente e Italia e pertanto nel Comune di nascita / in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività l'acquirente prima del trasferimento (non più su tutto il territorio nazionale come in precedenza).

Al fine di rimediare alla procedura di infrazione promossa dalla Commissione UE a seguito delle difformità della normativa nazionale rispetto alle disposizioni comunitarie, in alcune delle parti che fissano le condizioni per poter fruire delle c.d. "agevolazioni prima casa" di cui all'art. 1, Tariffa...

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