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10 ottobre 2023 N. 304 - Seac Risponde
Seac Risponde
Distribuzione riserve ex regime di "trasparenza"

Una srl dall'1.1.2023 è uscita dal regime di "trasparenza". Nel patrimonio netto sono presenti gli utili accantonati relativi ai periodi di "trasparenza". In caso di prelevamento delle somme entro fine anno in capo ai soci non scatta alcuna tassazione?

È necessario registrare il verbale di distribuzione dell'assemblea dei soci?

Il regime di "trasparenza" fiscale ,ai sensi dell'art. 116, TUIR puiò essere adottato dalle srl:

  • con un numero di soci (persone fisiche) non superiore a 10 (20 per le cooperative);
  • con ricavi del periodo d'imposta precedente a quello di opzione non superiori alla soglia prevista per l'applicazione degli ISA (€ 5.164.569).

L'opzione deve essere esercitata da tutti i soci (tramite raccomandata A/R) e dalla società (con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta dal quale si intende esercitare l'opzione).

In tale regime il reddito della srl, analogamente a quanto avviene nelle società di persone, è, come disposto dall'art. 115, TUIR, "imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili".

Per effetto di quanto previsto dall'art. 8, DM 23.4.2004, in caso di uscita dal regime di trasparenza:

  • la distribuzione di riserve di utili generatesi durante la vigenza di tale regime non concorrono a formare il reddito dei soci (anche qualora i soci siano diversi da quelli cui sono stati imputati i redditi);
  • salva diversa esplicita volontà assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili / riserve di utile realizzati nel periodo di efficacia dell'opzione.

Va infine considerato che il verbale contenente la distribuzione dell'utile va registrato entro 30 giorni dalla data dell'assemblea previo versamento dell'imposta di registro (€ 200), tramite mod. F24 (codice tributo "1550").

Ai fini della registrazione, da effettuare tramite il mod. 69, è necessario presentare all'Agenzia delle Entrate 2 copie del verbale stesso (bollo da € 16 x 2 tramite contrassegno telematico o con mod. F24 codice tributo "1552") nonché la ricevuta del versamento.

Assegnazione immobile ai soci acquistato con reverse charge

Una snc proprietaria di due capannoni, di cui uno concesso in locazione a terzi, intende assegnare quest'ultimo ai soci.

Il capannone è stato acquistato nel 2015 con applicazione del reverse charge da parte dell'impresa cedente. L'assegnazione del capannone deve essere imponibile ai fini IVA oppure la società può fatturare in esenzione IVA?

L'assegnazione agevolata dei beni ai soci riproposta dall'art. 1, commi da 100 a 105, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) può essere effettuata entro il 30.11.2023 (termine originariamente fissato al 30.9.2023 e così differito ad opera del DL n. 132/2023) previo versamento della prescritta imposta sostitutiva dell'8% (10,5% per le società non operative in 2 dei 3 anni precedenti).

Ai fini IVA l'assegnazione è soggetta alle regole ordinarie. La stessa configura un'ipotesi di destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ex art. 2, comma 2, n. 5, DPR n. 633/72. A tal fine, ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 8-ter, DPR n. 633/72, l'assegnazione risulta esente ai fini IVA, salvo la possibilità di optare per l'imponibilità.

In caso di assegnazione esente IVA è necessario operare la rettifica della detrazione dell'IVA a credito ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72, in misura pari ai decimi mancanti al compimento del decennio dall'acquisto.

Nel caso di specie, considerato che il capannone oggetto dell'assegnazione è stato acquistato nel 2015, la società deve operare la rettifica dell'IVA detratta in sede di acquisto nella misura di 2/10.

Snc immobiliare e trasformazione agevolata in società semplice

Una snc immobiliare (codice attività 68.20.01) in contabilità semplificata intende procedere alla trasformazione in società semplice. è possibile usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla Finanziaria 2023 ancorché la società adotti la contabilità semplificata?

L'art. 1, commi da 100 a 105, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) ha previsto la possibilità per le società (di persone / capitali) di effettuare, entro il 30.11.2023 (termine originariamente fissato al 30.9.2023 e così differito ad opera del DL n. 132/2023), oltre all'assegnazione / cessione agevolata dei beni immobili ai soci, la trasformazione agevolata in società semplice, a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva dell'8% (10,5% per le società non operative in 2 dei 3 anni precedenti).

La trasformazione agevolata è riservata alle società:

  • aventi per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili, ossia alle società immobiliari di gestione, comprese, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2016, n. 26/E, le società che gestiscono terreni agricoli qualora aventi per oggetto la gestione esclusiva / principale dei terreni ad uso agricolo;
  • la cui compagine sociale risulta costituita, all'atto della trasformazione, dagli stessi soci che erano tali al 30.9.2022, salva l'iscrizione di nuovi soci entro il 31.1.2023 in forza di un titolo di trasferimento di data certa anteriore all'1.10.2022.

Ai fini della possibilità di procedere con la trasformazione agevolata non rileva il regime contabile adottato dalla società.

Di conseguenza, nel caso di specie, la snc in contabilità semplificata può beneficiare di tale agevolazione.