In merito ai requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per poter applicare la specifica modalità di determinazione del limite massimo di spesa agevolabile con la detrazione del 110% per gli interventi effettuati su immobili di categoria catastale B/1, B/2 e D/4 di ONLUS, OdV e APS, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti con i quali è stato precisato che tale norma è applicabile:
- soltanto ai soggetti espressamente previsti e non a tutti gli Enti del Terzo Settore;
- anche alle ONLUS che perdono tale qualifica a seguito dell'iscrizione al RUNTS;
- solo se gli immobili risultano classificati nelle predette categorie catastali alla data di inizio dei lavori. Non è invece richiesto che a tale data gli stessi siano già utilizzati per l'esercizio delle attività socio-sanitarie e assistenziali;
- solo per gli immobili posseduti dai citati soggetti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, comodato gratuito (registrato) per tutta la durata del periodo di fruizione dell'agevolazione.
In merito alla non percezione di compensi / indennità da parte dei consiglieri va evidenziato che i primi chiarimenti forniti sono stati in parte "superati" dal c.d. "Decreto Blocca crediti".
Il comma 10-bis
dell'
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