I Giudici comunitari hanno esaminato la disciplina IVA delle operazioni triangolari intraUE ed in particolare la fatturazione da parte del c.d. "promotore" dell'operazione.
Secondo i Giudici comunitari, considerato che il promotore deve designare quale debitore dell'imposta il destinatario dei beni, nella fattura emessa nei confronti di quest'ultimo deve essere riportata la dicitura "inversione contabile" (nel caso di specie non è stata ritenuta sufficiente la dicitura "Operazione triangolare intracomunitaria esente").
Tale dicitura ha valore "sostanziale" e non "formale".
Nel caso in cui la fattura emessa dall'acquirente intermedio (c.d. "promotore") nei confronti del secondo acquirente (c.d. "destinatario finale") non contenga la dicitura "inversione contabile", l'acquirente finale non è stato validamente designato...